
Il TAR Abruzzo - sezione distaccata di Pescara - ha respinto i ricorsi presentati contro il Comune di Chieti dall’ANCE Chieti e da alcuni imprenditori, concernenti le gare di appalto relative all’intervento di riqualificazione della storica sede municipale di Palazzo D’Achille e all’intervento di rifacimento della pista di atletica dello stadio “G. Angelini”, nonché il ricorso presentato da alcuni imprenditori relativamente alla gara di realizzazione del nuovo cimitero Comunale a Chieti Scalo.
Andiamo nell’ordine: Sentenza n. 102/2014 del 20/02/2014, relativa al ricorso promosso da ANCE Chieti e SECAP Società Edile Costruzioni e Appalti Spa contro il Comune Di Chieti e nei confronti di Troso Osvaldo SRL quale ditta aggiudicataria, per l’annullamento della gara relativa alla riqualificazione del Comune di Chieti, partendo da presupposti di impugnativa di tutta la procedura e delle metodologie di gara adottate e altre. Il Tar respinge il ricorso specificando, tra l’altro, che “l’Ente ha esercitato quella che è una facoltà dell’Amministrazione, connessa a valutazioni di opportunità e convenienza, in presenza di quella che è stata una regolare gara d’appalto, non contestata da alcun partecipante e non ritenendo sussistere i presupposti concreti per il mero ripristino della legalità, richiesta da soggetti esterni, non legittimati ad interferire nella suddetta gara”.
Condanna i ricorrenti a pagare in solidale le spese di giudizio al Comune di Chieti per € 2.000 e a Troso Osvaldo Srl per € 2.000.
Sentenza n.103/2014 del 20/02/2014, relativa al ricorso promosso da ANCE Chieti, Co.Ge.Pri S.r.l., Sm Sud Srl, Rocco e Domenico Di Marzio Srl contro il Comune di Chieti e nei confronti di Tipiesse Srl quale ditta aggiudicataria, per l’annullamento della gara relativa al rifacimento della pista di atletica dello Stadio Angelini, partendo da presupposti di impugnativa di tutta la procedura e delle metodologie di gara adottate ed altre. Il TAR respinge il ricorso specificando tra l’altro che “il ricorso è respinto sia per l’aspetto impugnatorio, sia per la richiesta risarcitoria, non sussistendo alcun comportamento illecito da parte dell’Amministrazione”. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio al Comune di Chieti per € 2.000.
Sentenza n.106/2014 del 20/02/2014, relativa al ricorso promosso da Alma C.I.S. Srl, Pangea Consorzio Stabile S.C.A.R.L., Angelo De Cesaris S.r.l. e altri contro Comune di Chieti e nei confronti di Socomer Grandi Lavori S.r.l. e altri, quali aggiudicatari per la realizzazione del nuovo Cimitero Comunale a Chieti Scalo, partendo da numerosi e articolati presupposti di impugnativa della procedura e della gara. Il TAR respinge i ricorsi e li dichiara irricevibili e comunque inammissibili.
"Le sentenze emesse - dice il sindaco Di Primio - danno merito all’operato dell’Ufficio Legale del Comune di Chieti e, soprattutto, dell’Ufficio Lavori Pubblici che ha bene e diligentemente operato per le procedure di opere fondamentali per la nostra Città e che, si spera, oggi possano decollare per portare a compimento la programmazione dell’Amministrazione".
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